amministratore di condominio

I compiti di un amministratore di condominio sono esecutivi e di rappresentanza dei condomini.

Il codice Civile all’art 1130,1130 bis e 1131 attribuisce all’ amministratore di condominio i seguenti compiti:

– eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto annuale condominiale previsto dall’art. 1130 bis;
– curare l’osservanza del regolamento di condominio;
– disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune;
– riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
– compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
rendere annualmente conto della sua gestione ai condomini;

– presentare il bilancio consuntivo, preventivo e il piano di riparto;  
– tenere una contabilità trasparente utilizzando un conto corrente condominiale  e mettere a disposizione dei condomini  i giustificativi di spesa;
– eseguire gli adempimenti fiscali;

 – curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale con i dati dei prorpierari e dei dati catastali delle unità  e i dati sulla sicurezza delle parti comuni;

 –  tenere il registro dei verbali delle assemblee , il registro di nomina e revoca dell’ammionistratore e il registro di contabilità;

All’amministratore di condominio spetta la Rappresentanza dei condomini nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea;  Egli può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Le novità introdotta dalla Riforma del Condominio 2012, in vigore dal 18 giugno 2013 , con nuovo art. 71-ter del RD 318/42 riguardano

  • l’obbligo di informare i condomini che ne facciano richiesta  dei dati relativi ad eventuali condomini morosi
  • la possibilità da parte dell’assemblea di richiedere l’attivazione di un sito internet del condominio. Spetterà all’ amministratore di condominio, in caso di delibera assembleare, il compito di provvedere a tale attivazione.